Nuovo
Contratto colf e badanti
2020
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COLF E
BADANTI
decorrenza 1° ottobre 2020 - aggiornato
con l'accordo integrativo del 28 settembre 2020
INDICE
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art.
2 – Inscindibilità della presente regolamentazione
Art.
3 – Condizioni di miglior favore
Art.
4 – Documenti di lavoro
Art.
5 – Assunzione
Art.
6 – Contratto individuale di lavoro (Lettera di
assunzione)
Art.
7 – Assunzione a tempo determinato
Art.
8 – Lavoro ripartito
Art.
9 – Inquadramento dei lavoratori
Art.
10 – Discontinue prestazioni notturne di cura alla
persona
Art.
11 – Prestazioni esclusivamente d’attesa
Art.
12 – Periodo di prova
Art.
13 – Riposo settimanale
Art.
14 – Orario di lavoro
Art.
15 – Lavoro straordinario
Art.
16 – Festività nazionali e infrasettimanali
Art.
17 – Ferie
Art.
18 – Sospensioni di lavoro extraferiali
Art.
19 – Permessi
Art.
20 – Permessi per formazione professionale
Art.
21 – Congedo per le donne vittime di violenza di
genere
Art.
22 – Assenze
Art.
23 – Diritto allo studio
Art.
24 – Matrimonio
Art.
25 – Tutela delle lavoratrici madri
Art.
26 – Tutela del lavoro minorile
Art.
27 – Malattia
Art.
28 – Tutela delle condizioni di lavoro
Art.
29 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art.
30 – Tutele previdenziali
Art.
31 – Servizio militare e richiamo alle armi
Art.
32 – Trasferimenti
Art.
33 – Trasferte
Art.
34 – Retribuzione e prospetto paga
Art.
35 – Minimi retributivi
Art.
36 – Vitto e alloggio
Art.
37 – Scatti di anzianità
Art.
38 – Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori
convenzionali del vitto e dell’alloggio
Art.
39 – Tredicesima mensilità
Art.
40 – Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art.
41 – Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
Art.
42 – Indennità in caso di morte
Art.
43 – Permessi sindacali
Art.
44 – Interpretazione del Contratto
Art.
45 – Commissione Nazionale per l’aggiornamento
retributivo
Art.
46 – Commissione Paritetica Nazionale
Art.
47 – Commissioni territoriali di conciliazione
Art.
48 – Ente bilaterale Ebincolf
Art.
49 – Contrattazione di secondo livello
Art.
50 – Cas.sa.Colf
Art.
51 – Fondo Colf
Art.
52 – Previdenza complementare
Art.
53 – Contributi di assistenza contrattuale
Art.
54 – Decorrenza e durata
Chiarimenti a verbale
Art. 1 Sfera di applicazione
- Il presente contratto collettivo nazionale di
lavoro, stipulato tra:
- Fidaldo, Federazione Italiana Datori di Lavoro
Domestico, aderente a Confedilizia, costituita da Nuova
Collaborazione, Assindatcolf, Associazione Datori di Lavoro di
Collaboratori Domestici, Associazione Datori Lavoro
Domestico,
- Domina, Associazione Nazionale Famiglie Datori di
Lavoro Domestico
da
una parte,
- Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil,
dall’altra,
disciplina, in maniera unitaria per tutto il
territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.
Il
contratto si applica agli assistenti familiari (colf, badanti,
babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL),
anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti,
addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze
familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali
caratteristiche del rapporto.
- Resta ferma, per i soggetti che ne sono
destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari
dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge
18 maggio 1973, n.304.
Art. 2 Inscindibilità della presente
regolamentazione
- Le norme della presente regolamentazione
collettiva nazionale sono, nell’ambito di ciascuno dei relativi
istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi
cumulabili con altro trattamento, e sono ritenute dalle parti
complessivamente più favorevoli rispetto a quelle dei precedenti
contratti collettivi.
Art. 3 Condizioni di miglior favore
- Eventuali trattamenti più favorevoli saranno
mantenuti ‘ad personam’.
Art. 4 Documenti di lavoro
- All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà
consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità
con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti
assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario
aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge
vigenti, un documento di identità personale non scaduto ed
eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di
pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti
da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta.
Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso
del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro
subordinato.
Art. 5 Assunzione
- L’assunzione del lavoratore avviene ai sensi di
legge.
Art. 6 Contratto individuale di lavoro (lettera
di assunzione)
- Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto
di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati,
oltre ad eventuali clausole specifiche:
- data dell’inizio del rapporto di
lavoro;
- livello di appartenenza, mansione;
- durata del periodo di prova;
- esistenza o meno della convivenza;
- la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale
diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro. Per
i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale
proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in
caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli
effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua
assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;
- durata dell’orario di lavoro e sua
distribuzione;
- eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere
fornita dal datore di lavoro;
- per i lavoratori conviventi, la collocazione
della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla
giornata di riposo settimanale spettante alla domenica, ovvero ad
altra giornata nel caso di cui all’art. 13, ultimo
comma;
- retribuzione pattuita;
- luogo di effettuazione della prestazione
lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti
per villeggiatura o per altri motivi familiari
(trasferte);
- periodo concordato di godimento delle ferie
annuali;
- indicazione dell’adeguato spazio dove il
lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti
personali;
- obbligatorietà del versamento dei contributi di
assistenza contrattuale, come indicato all’art.53;
- eventuale presenza di impianti audiovisivi
all’interno dell’abitazione;
- applicazione di tutti gli altri istituti previsti
dal presente contratto.
- La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore
e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti. Le
variazioni delle condizioni contrattuali, non meramente
occasionali, dovranno essere concordate.
Art. 7 Assunzione a tempo determinato
- L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato,
nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in forma
scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella
quale devono essere specificate le fattispecie
giustificatrici.
- La forma scritta non è necessaria quando la
durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia
superiore a dodici giorni di calendario.
- Il termine del contratto a tempo determinato può
essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la
durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi. In questi
casi si possono effettuare fino a quattro proroghe a condizione che
sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa
attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a
tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non
potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai
24 mesi. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore ai
12 mesi è necessario l’inserimento della causale.
- A titolo esemplificativo è consentita
l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei
seguenti casi:
- per l’esecuzione di un servizio definito o
predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori che
abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari,
compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente
all’estero;
- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in
maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge
sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i
periodi di conservazione obbligatoria del posto;
- per sostituire lavoratori in ferie;
- per l’assistenza extradomiciliare a persone non
autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze
sanitarie assistenziali e case di riposo.
- Per le causali che giustificano l’assunzione a
tempo determinato i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di
somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 8 Lavoro ripartito
- È consentita l’assunzione di due lavoratori che
assumono in solido l’adempimento di un’unica obbligazione
lavorativa.
- Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta
salva una diversa intesa fra le parti contraenti, ciascuno dei due
lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile
dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.
- Il contratto di lavoro ripartito deve essere
stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione devono
essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a
ciascun lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché
la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro
giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga
svolto da ciascuno dei due lavoratori.
- Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti
contraenti, i due lavoratori hanno facoltà di determinare,
discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di
loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione
temporale dei rispettivi orari di lavoro; nel qual caso il rischio
dell’impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti
attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all’altro
obbligato. Il trattamento economico e normativo di ciascuno dei due
lavoratori è riproporzionato in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente eseguita da ciascun
lavoratore.
- Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel
caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori
coobbligati, sono vietate.
- Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni
o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano
l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione
non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o su
proposta dell’altro prestatore di lavoro, quest’ultimo si renda
disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, interamente o
parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si
trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi
dell’art. 2094 c.c. Analogamente è data facoltà al lavoratore di
indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di
lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro. In
ogni caso, l’assenza di intesa fra le parti comporterà l’estinzione
dell’intero vincolo contrattuale.
Art. 9 Inquadramento dei lavoratori
Gli assistenti familiari sono inquadrati in
quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri
retributivi, il superiore dei quali è definito “super”:
- Livello AAppartengono a
questo livello gli assistenti familiari, non addetti all’assistenza
di persone che svolgono con competenza le proprie mansioni,
relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e
sotto il diretto controllo del datore di lavoro.
Profili:
- Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente
mansioni relative alla pulizia della casa;
- Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative
alla lavanderia;
- Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al
cuoco;
- Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia
della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i;
- Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni
di assistenza ad animali domestici;
- Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree
verdi;
- Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di
fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell’ambito di interventi di
piccola manutenzione.
- Livello A super
Profili
- Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente
mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti, senza
effettuare alcuna altra prestazione di lavoro;
- Livello BAppartengono a
questo livello gli assistenti familiari che, svolgono con specifica
competenza le proprie mansioni, ancorché a livello
esecutivo.
Profili
- Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le
incombenze relative al normale andamento della vita familiare,
compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto
della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di
assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito
del livello di appartenenza;
- Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di
vigilanza dell’abitazione del datore di lavoro e relative
pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di
custodia;
- Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative
alla stiratura;
- Cameriere. Svolge servizio di tavola e di
camera;
- Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi
ed ai connessi interventi di manutenzione;
- Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali
nell’ambito di interventi, anche complessi, di
manutenzione;
- Autista. Svolge mansioni di conduzione di
automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari,
effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e
pulizia;
- Addetto al riassetto camere e servizio di prima
colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le
ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico
polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e
servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore
di lavoro.
- Livello B super
Profili
- Assistente familiare che assiste persone
autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse
alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli
assistiti;
- Assistente familiare che assiste bambini (baby
sitter), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle
esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli
assistiti.
- Livello CAppartengono a
questo livello gli assistenti familiari che, in possesso di
specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative
allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale
autonomia e responsabilità.
Profilo
- Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla
preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di
approvvigionamento delle materie prime.
- Livello C Super
Profilo
- Assistente familiare che assiste persone non
autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le
attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della
casa ove vivono gli assistiti.
- Livello DAppartengono a
questo livello gli assistenti familiari che, in possesso dei
necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni
di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale
e/o coordinamento..
Profili
- Amministratore dei beni di famiglia. Svolge
mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio
familiare;
- Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di
coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi
rivolti alla vita familiare;
- Governante. Svolge mansioni di coordinamento
relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di
lavanderia, di guardaroba e simili;
- Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di
coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla
preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e
della dispensa;
- Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e
di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura
delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;
- Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o
educazione dei componenti il nucleo familiare.
- Livello D Super
Profili
- Assistente familiare che assiste persone non
autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività
connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove
vivono gli assistiti;
- Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e
di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse
all’andamento della casa.
- Assistente familiare educatore formato.
Lavoratore che, nell’ambito di progetti educativi e riabilitativi
elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro, attua
specifici interventi volti a favorire l’inserimento o il
reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in
condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica
oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali.
Note a verbale:
- Il lavoratore addetto allo svolgimento di
mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel livello
corrispondente alle mansioni prevalenti.
- Per persona autosufficiente si intende il
soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative
alla cura della propria persona ed alla vita di
relazione.
- La formazione del personale per l’assistenza a
persona non autosufficiente, laddove prevista per l’attribuzione
della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in
possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria
mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente,
anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista
dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500
ore.
- Ai fini del diritto all’ inquadramento nel
livello D Super, è onere del lavoratore comunicare per iscritto al
datore di lavoro il conseguimento, anche in corso di rapporto di
lavoro, di detto diploma e consegnarne copia.
- Le parti firmatarie, in merito al profilo c)
"Assistente familiare educatore formato" inquadrato nel
livello D Super, precisano che per il profilo indicato non si
intende la figura professionale dell'educatore professionale
disciplinata dalla c.d. "Legge Iori" (art. 1, commi 594 e seguenti,
L. 205/2017).
Art. 10 Discontinue prestazioni notturne di cura
alla persona
- Al personale non infermieristico espressamente
assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa
notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani,
portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato
nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni
assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e
conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o
nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale
della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00
sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata
al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo
restando quanto previsto dal successivo art. 15 e, per il personale
non convivente, sussiste l’obbligo di corresponsione della prima
colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la
notte.
- Al personale convivente di cui al presente
articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di
riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
- Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1,
ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo di cui
all’art.53, l’orario convenzionale di lavoro è pari a otto ore
giornaliere.
- L’assunzione ai sensi del presente articolo dovrà
risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto
devono essere indicate l’ora d’inizio e quella di cessazione
dell’assistenza e il suo carattere di prestazione
discontinua.
Art. 11 Prestazioni esclusivamente di
attesa
- Al personale assunto esclusivamente per garantire
la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista
dalla tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata
della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e
le ore 8.00, fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore
il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
- Qualora venissero richieste al lavoratore
prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate
lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base
delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come
da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali
maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente
impiegato.
- Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1,
ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo di cui
all’art.53, l’orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore
giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite ai
sensi del comma 2.
- L’assunzione dovrà risultare da apposito atto
sottoscritto e scambiato tra le parti.
Art. 12 Periodo di prova
- I lavoratori inquadrati nei livelli D) e D super)
ed i lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente
dal livello di inquadramento, sono soggetti ad un periodo di prova
regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo. Per i
restanti rapporti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di
lavoro effettivo.
- Il lavoratore che abbia superato il periodo di
prova senza aver ricevuto disdetta s’intende automaticamente
confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va
computato a tutti gli effetti dell’anzianità.
- Durante il periodo di prova, il rapporto di
lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle
parti, senza preavviso, ma con il pagamento a favore del lavoratore
della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie
corrispondenti al lavoro prestato.
- Se il lavoratore è stato assunto come prima
provenienza da altra Regione, senza avere trasferito la propria
residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta
causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3
giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.
- L’apposizione del periodo di prova deve risultare
da atto scritto.
Art. 13 Riposo settimanale
- Il riposo settimanale, per i lavoratori
conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di
domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in
qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In
tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un
numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono
la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero. Qualora
vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non
domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di
fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in
altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai
sensi del precedente comma.
- Il riposo settimanale, per i lavoratori non
conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la
domenica.
- Il riposo settimanale domenicale è
irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per
esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti
soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non
retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le
ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60%
della retribuzione globale di fatto.
- Qualora il lavoratore professi una fede religiosa
che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le
parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti
contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di
accordo, sarà data integrale applicazione ai commi
precedenti.
Art. 14 Orario di lavoro
- La durata normale dell’orario di lavoro è quella
concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al
comma 2, con un massimo di:
- 10 ore giornaliere, non consecutive, per un
totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori
conviventi;
- 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale
di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni,
per i lavoratori non conviventi.
- I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C,
B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40
anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene
conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti
pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con
orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà
essere articolato in una delle seguenti tipologie:
- interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore
14.00;
- interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore
22.00;
- interamente collocato, nel limite massimo di 10
ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni
settimanali.
A
questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario
di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali,
una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al
presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione
dell’intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni
lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoro concordato
nell’atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite
con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate
temporalmente all’interno della tipologia di articolazione
dell’orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di
fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la
retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste
dall’ art. 16.
- L’assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare
da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal
lavoratore, da cui risultino l’orario effettivo di lavoro
concordato e la sua collocazione temporale nell’ambito delle
articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori
così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti
disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e
sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli
stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale
dell’orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere
trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e
viceversa.
- Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo
di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e,
qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra
le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00,
ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore
pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo
riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire
dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la
destinazione di tale intervallo all’effettivo recupero delle
energie psicofisiche. È consentito il recupero consensuale e a
regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più
di 2 ore giornaliere.
- La collocazione dell’orario di lavoro è fissata
dal datore di lavoro, nell’ambito della durata di cui al comma 1,
nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il
personale convivente con servizio ridotto o non convivente è
concordata fra le parti.
- Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai
precedenti artt. 11 e 12, è considerato lavoro notturno quello
prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se
ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale
di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il
normale orario di lavoro, così come previsto dall’art.
16.
- Le cure personali e delle proprie cose, salvo
quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori
dell’orario di lavoro.
- Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario
giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la
presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del
pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un’indennità pari al suo
valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto,
in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà
concordato fra le parti e non retribuito.
- Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o
più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non
autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in
servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare
nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura delle
ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali, dei lavoratori
titolari dell’assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite sulla
base della tabella G e della tabella F inerente le indennità di
vitto e alloggio di cui all’art. 36, qualora spettanti.
Art. 15 Lavoro straordinario
- Al lavoratore può essere richiesta una
prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che
di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun
caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al
riposo giornaliero.
- È considerato lavoro straordinario quello che
eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all’art.
15, comma 1, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente
concordato per il recupero di ore non lavorate.
- Lo straordinario è compensato con la retribuzione
globale di fatto oraria così maggiorata:
- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore
22.00;
- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore
6.00;
- del 60%, se prestato di domenica o in una delle
festività indicate nell’art. 17.
- Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non
conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali,
purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le
ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto
oraria maggiorate del 10%.
- Le ore di lavoro straordinario debbono essere
richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di
emergenza o particolari necessità impreviste.
- In caso di emergenza, le prestazioni effettuate
negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di
carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del
riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta
episodicità e imprevedibilità.
Art. 16 Festività nazionali ed
infrasettimanali
- Sono considerate festive le giornate riconosciute
tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono:
- 1° gennaio,
- 6 gennaio,
- lunedì di Pasqua,
- 25 aprile,
- 1° maggio,
- 2 giugno,
- 15 agosto,
- 1° novembre,
- 8 dicembre
- 25 dicembre,
- 26 dicembre,
- S. Patrono.
In
tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando
l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
- Per il rapporto ad ore le festività di cui al
comma 1 verranno retribuite sulla base della normale paga oraria
ragguagliata ad un 1/6 dell’orario settimanale. Le festività da
retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato,
indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o
meno, la prestazione lavorativa.
- In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre
alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore
lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del
60%.
- In caso di festività infrasettimanale coincidente
con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo
in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della
retribuzione globale di fatto mensile.
- Le giornate che hanno cessato di essere
considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5
marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento
al lavoratore del godimento dell’intera giornata nelle festività di
cui al comma 1.
Art. 17 Ferie
- Indipendentemente dalla durata e dalla
distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio
presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un
periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
- I lavoratori con retribuzione mensile
percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione;
quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno
una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per
ogni giorno di ferie godute.
- Il datore di lavoro, compatibilmente con le
proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il
periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo
tra le parti, da giugno a settembre.
- Il diritto al godimento delle ferie è
irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n.
66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non
può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso
previsto al comma 8.
- Le ferie hanno di regola carattere continuativo.
Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno,
purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il
caso previsto al comma 8, deve aver luogo per almeno due settimane
entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane,
entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
- Durante il periodo di godimento delle ferie il
lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione
pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto
mensile.
- Al lavoratore che usufruisca del vitto e
dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca
durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso
sostitutivo convenzionale.
- Nel caso di lavoratore di cittadinanza non
italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più
lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su
sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile
l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, anche in
deroga a quanto previsto al comma 4.
- In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al
momento d’inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore
non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore
stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto,
quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
- Le ferie non possono essere godute durante il
periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di
malattia o infortunio.
- Il godimento delle ferie non interrompe la
maturazione di tutti gli istituti contrattuali.
- L’eventuale patologia contratta dal lavoratore
durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero,
laddove debitamente certificata, interrompe il godimento delle
ferie per l’intera sua durata.
Chiarimento a verbale: I
lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura
di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa
– quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale
– è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al
sabato agli effetti del computo delle ferie.
Art. 18 Sospensioni di lavoro
extraferiali
- Durante le sospensioni del lavoro extraferiali,
per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore
la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di
lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso
sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca
durante tale periodo di dette corresponsioni.
- Per gravi e documentati motivi il lavoratore
potrà richiedere un periodo di sospensione extraferiale senza
maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12
mesi. Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con la
richiesta.