CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COLF E
BADANTI
decorrenza 1 luglio 2013 - scadenza 31 dicembre 2016
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Art. 4 - Documenti di lavoro
Art. 5 - Assunzione
Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (Lettera di
assunzione)
Art. 7 - Assunzione a tempo determinato
Art. 8 - Lavoro ripartito
Art. 9 - Permessi per formazione professionale
Art. 10 - Inquadramento dei lavoratori
Art. 11 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla
persona
Art. 12 - Prestazioni esclusivamente d'attesa
Art. 13 - Periodo di prova
Art. 14 - Riposo settimanale
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Lavoro straordinario
Art. 17 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 18 - Ferie
Art. 19 - Sospensioni di lavoro extraferiali
Art. 20 - Permessi
Art. 21 - Assenze
Art. 22 - Diritto allo studio
Art. 23 - Matrimonio
Art. 24 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 25 - Tutela del lavoro minorile
Art. 26 - Malattia
Art. 27 - Tutela della condizioni di lavoro
Art. 28 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 29 - Tutele previdenziali
Art. 30 - Servizio militare
Art. 31 - Trasferimenti
Art. 32 - Trasferte
Art. 33 - Retribuzione e prospetto paga
Art. 34 - Minimi retributivi
Art. 35 - Vitto e alloggio
Art. 36 - Scatti di anzianità
Art. 37 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori
convenzionali di vitto e dell'alloggio
Art. 38 - Tredicesima mensilità
Art. 39 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art. 40 - Trattamento di fine rapporto
Art. 41 - Indennità in caso di morte
Art. 42 - Permessi sindacali
Art. 43 - Interpretazione del contratto
Art. 44 - Commissione nazionale per l'aggiornamento
retributivo
Art. 45 - Commissione paritetica nazionale
Art. 46 - Commissioni territoriali di conciliazione
Art. 47 - Ente bilaterale
Art. 48 - Contrattazione di secondo livello
Art. 49 - Cassa Colf
Art. 50 - Fondo Colf
Art. 51 - Previdenza complementare
Art. 52 - Contributi di assistenza contrattuale
Art. 53 - Decorrenza e durata
Chiarimenti a verbale
Tabella retributiva G - valori orari 2013
Art. 1
(Sfera di applicazione)
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato
tra:
- FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico,
aderente a Confedilizia, costituita da Nuova Collaborazione,
Assindatcolf, Associazione datori di lavoro di collaboratori
domestici, Associazione datori lavoro domestico,
- DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro
Domestico
da una parte,
e Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil,
dall'altra,
disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale,
il rapporto di lavoro domestico.
2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di
nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al
funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente
strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche
del rapporto.
3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la
normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall'Accordo
del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio
1973, n. 304.
Art. 2
(Inscindibilità della presente
regolamentazione)
1. Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale
sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e
correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altro
trattamento, e sono ritenute dalle parti complessivamente più
favorevoli rispetto a quelle dei precedenti contratti
collettivi.
Art. 3
(Condizioni di miglior favore)
1. Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti 'ad
personam'.
Art. 4
(Documenti di lavoro)
1. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al
datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la
normativa in vigore e presentare in visione i documenti
assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario
aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge
vigenti, un documento di identità personale non scaduto ed
eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di
pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti
da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta.
Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso
del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro
subordinato.
Art. 5
(Assunzione)
1. L'assunzione del lavoratore avviene ai sensi di legge.
Art. 6
(Contratto individuale di lavoro - lettera di
assunzione)
1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro
(lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad
eventuali clausole specifiche:
a) data dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari
con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti
all'assistenza di persone, l'anzianità di servizio nel livello A o,
se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza;
e) la residenza del lavoratore, nonché l'eventuale diverso
domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i
rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l'eventuale
proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in
caso di sua assenza da quest'ultimo, ovvero validare a tutti gli
effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua
assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore
di lavoro;
h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in
aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui
all'art. 14, ultimo comma;
i) retribuzione pattuita;
I) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la
previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o
per altri motivi familiari (trasferte);
m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
n) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia
diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente
contratto, ivi compreso quanto indicato all'art. 52, relativamente
alla corresponsione dei contributi di assistenza
contrattuale.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di
lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.
Art. 7
(Assunzione a tempo determinato)
1. L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto
della normativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con
scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono
essere specificate le fattispecie giustificatrici.
2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto
di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni
di calendario.
3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il
consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale
del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è
ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni
oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la
quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata
complessiva del rapporto a termine non pot.
4. A titolo esemplificativo è consentita l'apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti
casi:
per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel
tempo, anche se ripetitivo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto
la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la
necessità di raggiungere la propria famiglia residente
all'estero;
- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o
fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei
minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di
conservazione obbligatoria del posto;
- per sostituire lavoratori in ferie;
- per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti
ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie
assistenziali e case di riposo.
5. Per le causali che giustificano l'assunzione a tempo determinato
i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione
di lavoro a tempo determinato.
Art. 8
(Lavoro ripartito)
1. E' consentita, nel rispetto del regolamento allegato al presente
contratto, l'assunzione di due lavoratori che assumono in solido
l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una
diversa intesa fra le parti contraenti, ciascuno dei due lavoratori
resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento
dell'intera obbligazione lavorativa.
3. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma
scritta. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il
trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore in
base al presente contratto collettivo, nonché la misura percentuale
e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale,
mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due
lavoratori.
4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i
due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed
in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di
modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi
orari di lavoro; nel qual caso il rischio dell'impossibilità della
prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati,
è posta in capo all'altro obbligato. Il trattamento economico e
normativo di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato in
ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da
ciascun lavoratore.
5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di
impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono
vietate.
6. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il
licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano
l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione
non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o su
proposta dell'altro prestatore di lavoro, quest'ultimo si renda
disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, interamente o
parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si
trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi
dell'art. 2094 c.c. Analogamente è data facoltà al lavoratore di
indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di
lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro. In
ogni caso, l'assenza di intesa fra le parti comporterà l'estinzione
dell'intero vincolo contrattuale.
Art. 9
(Permessi per formazione professionale)
1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di
servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono
usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito
per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per
collaboratori o assistenti familiari.
2. Il suddetto monte ore potrà essere utilizzato anche per le
eventuali attività formative previste dalla normativa e necessarie
per il rinnovo dei titoli di soggiorno. In tale ottica i datori di
lavoro favoriranno la frequenza, da parte dei lavoratori, a corsi
di formazione specifici, gestiti da Enti pubblici ovvero
organizzati o riconosciuti dagli Enti bilaterali, anche finalizzati
al rinnovo dei titoli di soggiorno. L'utilizzo del monte ore per le
finalità indicate al presente comma dovrà trovare riscontro in
apposita documentazione, riportante anche gli orari delle attività
formative esercitate.
3. E' esclusa in ogni caso la possibilità di cumulo pluriennale dei
permessi in questione.
Art. 10
(Inquadramento dei lavoratori)
1. I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a
ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il
superiore dei quali è definito super:
Livello A
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici,
non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza
professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso
datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i
lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono
con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi
indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del
datore di lavoro.
Profili:
a) Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza
professionale, non addetto all'assistenza di persone. Svolge
mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di
inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. AI compimento
dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel
livello B con la qualifica di collaboratore generico
polifunzionale;
b) Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative
alla pulizia della casa;
c) Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla
lavanderia;
d) Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;
e) Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di
cura generica del/dei cavallo/i;
f) Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza
ad animali domestici;
g) Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
h) Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le
grandi pulizie, sia nell'ambito di interventi di piccola
manutenzione.
Livello A super
Profili:
a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera
compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna
prestazione di lavoro;
b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di
vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con
esclusione di qualsiasi prestazione di cura.
Livello B
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in
possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica
competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Profili:
a) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze
relative al normale andamento della vita familiare, compiendo,
anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa,
di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente
ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello
di appartenenza;
b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza
dell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché,
se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla
stiratura;
d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi
interventi di manutenzione;
f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell'ambito di
interventi, anche complessi, di manutenzione;
>g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti
al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la
relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche
per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie
mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale,
oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola
della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.
Livello B super
Profilo:
a) Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di
assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi
comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del
vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello C
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in
possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che
tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano
con totale autonomia e responsabilità.
Profilo:
a) Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed
ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle
materie prime.
Livello C super
Profilo:
a) Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge
mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese,
se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della
pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello D
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in
possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono
specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità,
autonomia decisionale e/o coordinamento.
Profili:
a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse
all'amministrazione del patrimonio familiare;
b) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento
relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita
familiare;
c) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle
attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di
guardaroba e simili;
d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento
relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi
ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;
e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento
relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e
relativi interventi di manutenzione;
f) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei
componenti il nucleo familiare.
Livello D super
Profili:
a) Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge
mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese,
se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della
pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di
coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento
della casa.
Note a verbale
1) Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha
diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni
prevalenti.
2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di
compiere le più importanti attività relative alla cura della
propria persona ed alla vita di relazione.
3) La formazione del personale, laddove prevista per l'attribuzione
della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in
possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria
mansione, conseguito in Italia o all'estero, purché equipollente,
anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista
dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500
ore.
Art. 11
(Discontinue prestazioni notturne di cura alla
persona)
1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per
discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore
di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di
handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B
super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in
favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente
inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D
super (se formato), qualora la collocazione temporale della
prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà
corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al
presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo
restando quanto previsto dal successivo art. 15 e, per il personale
non convivente, sussiste l'obbligo di corresponsione della prima
colazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la
notte.
2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno
essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore.
3. L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da
apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere
indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza e il
suo carattere di prestazione discontinua.
Art. 12
(Prestazioni esclusivamente d'attesa)
1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza
notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E
allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza
stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00,
fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo
riposo notturno in un alloggio idoneo.
2. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse
dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro
straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle
retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da
tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali
maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente
impiegato.
3. L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e
scambiato tra le parti.
Art. 13
(Periodo di prova)
1. I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente
retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori
inquadrati nei livelli D, D super, e di 8 giorni di lavoro
effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli.
2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver
ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato. Il servizio
prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli
effetti dell'anzianità.
3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere
risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza
preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della
retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti
al lavoro prestato.
4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra
Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la
risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere
dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto,
la retribuzione corrispondente.
Art. 14
(Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore
e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12
ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della
settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore
presterà la propria attività per un numero di ore non superiore
alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario
di lavoro giornaliero.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non
domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di
fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in
altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai
sensi del precedente comma.
2. Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24
ore e deve essere goduto la domenica.
3. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora
fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili
e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un
uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della
giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno
retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale
di fatto.4. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che
preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le
parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti
contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di
accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.
Art. 15
(Orario di lavoro)
1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra
le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un
massimo di:
- 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore
settimanali, per i lavoratori conviventi;
- 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore
settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i
lavoratori non conviventi.
2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super,
nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni
frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito
un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono
essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30
ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato
in una delle seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno
non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia
l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore
settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella
B allegata al presente contratto, fermo restando l'obbligo di
corresponsione dell'intera retribuzione in natura. Eventuali
prestazioni lavorative eccedenti l'orario effettivo di lavoro
concordato nell'atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno
retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se
collocate temporalmente all'interno della tipologia di
articolazione dell'orario adottata; le prestazioni collocate
temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in
ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le
maggiorazioni previste dall'art. 16.
3. L'assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto
scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal
lavoratore, da cui risultino l'orario effettivo di lavoro
concordato e la sua collocazione temporale nell'ambito delle
articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori
così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti
disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e
sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli
stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale
dell'orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere
trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e
viceversa.
4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11
ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo
orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e
le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo
intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non
inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale
riposo il lavoratore potrà uscire dall'abitazione del datore di
lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo
all'effettivo recupero delle energie psicofisiche.
È consentito il recupero consensuale e a regime normale di
eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore
giornaliere.
5. La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di
lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti
del personale convivente a servizio intero; per il personale
convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra
le parti.
6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt.
11 e 12, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore
22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la
maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria,
se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di
lavoro, così come previsto dall'art. 16.
7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di
servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di
lavoro.
8. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero
pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza
continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto,
ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore
convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in
quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative sarà
concordato fra le parti e non retribuito.
9. Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a
tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti
inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o
più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o
DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo
dei lavoratori titolari dell'assistenza Tali prestazioni saranno
retribuite sulla base della tabella "G comprensiva delle
maggiorazioni previste.
Art. 16
(Lavoro straordinario)
1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa
oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo
giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro
straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo
giornaliero.
2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata
giornaliera o settimanale massima fissata all'art. 15, comma 1,
salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per
il recupero di ore non lavorate.
3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di
fatto oraria così maggiorata:
- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività
indicate nell'art. 17.
4. Le ore di lavora prestate dai lavoratori non conviventi,
eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite
nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00 sono
compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate
del 10%.
5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con
almeno un giorno di preavviso salvo casi di emergenza o particolari
necessità impreviste.
6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di
riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e
daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali
prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e
imprevedibilità.
Art. 17
(Festività nazionali e infrasettimanali)
1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla
legislazione vigente; esse attualmente sono:
- 1º gennaio,
- 6 gennaio,
- lunedì di Pasqua,
- 25 aprile,
- 1º maggio,
- 2 giugno,
- 15 agosto,
- 1º novembre,
- 8 dicembre,
- 25 dicembre,
- 26 dicembre,
- S. Patrono.
In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando
l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
2. Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno
retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un
1/6 dell'orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte
quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto
che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione
lavorativa.
. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale
retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la
retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
4. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la
domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in
altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della
retribuzione globale di fatto mensile.
5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli
effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono
state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del
godimento dell'intera giornata nelle festività di cui al comma
1.
Art. 18
(Ferie)
1. Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario
di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di
lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26
giorni lavorativi.
2. I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale
retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione
ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione
ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di
ferie godute.
3. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e
con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma
restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno
a settembre.
4. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma
dell'art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di
4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito
dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.
5. Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno
essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché
concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso
previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settimane entro
l'anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro
i 18 mesi successivi all'anno di maturazione.
6. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha
diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della
retribuzione globale di fatto mensile.
7. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta
per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo
di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo
convenzionale.
8. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia
necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di
utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con
l'accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie
nell'arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto
al comma 4.
9. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento
d'inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia
raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso
tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti
sono i mesi di effettivo servizio prestato.
10. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di
preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o
infortunio.
11. Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti
gli istituti contrattuali.
Chiarimento a verbale.
I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella
misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana
lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro
settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal
lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Art. 19
(Sospensioni di lavoro extraferiali)
Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del
datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione
globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che
usufruisca del vitto e dell'alloggio, il compenso sostitutivo
convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale
periodo di dette corresponsioni.
Per gravi e documentati motivi il lavoratore potrà richiedere un
periodo di sospensione extraferiale senza maturazione di alcun
elemento retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro
potrà, o meno, convenire con la richiesta.
Art. 20
(Permessi)
1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per
l'effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti
anche parzialmente con l'orario di lavoro.
I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
- lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori
di cui all'art. 15, comma 2;
- lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore
settimanali: 12 ore annue.
Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a
30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell'orario di
lavoro prestato.
2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non
retribuiti su accordo tra le parti.
3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari
conviventi o parenti entro il 2º grado ha diritto a un permesso
retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito
in caso di nascita di un figlio, anche per l'adempimento degli
obblighi di legge.
5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque
concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non
retribuiti
6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità
sostitutiva del vitto e dell'alloggio.
Art. 21
(Assenze)
1. Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso
tempestivamente giustificate al datore di lavoro. Per quelle
derivanti da malattia si applica l'art. 26 e per quelle derivanti
da infortunio o malattia professionale l'art. 28.
2. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si
verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta
causa di licenziamento. A tal fine la relativa lettera di
contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento
saranno inviate all'indirizzo indicato nella lettera di assunzione,
così come previsto dall'art. 6, lettera e del presente
contratto.
Art. 22
(Diritto allo studio)
1. Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore
di lavoro favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici
per il conseguimento del diploma di scuola dell'obbligo o di
specifico titolo professionale; un attestato di frequenza deve
essere esibito mensilmente al datore di lavoro.
2. Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono
retribuite, ma potranno essere recuperate a regime normale; le ore
relative agli esami annuali, entro l'orario giornaliero, saranno
retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.
Art. 23
(Matrimonio)
1. In caso di matrimonio spetta ai lavoratore un congedo retribuito
di 15 giorni di calendario.
2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta,
per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo
di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo
convenzionale.
3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione
della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.
4. Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale
anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro
il termine di un anno dalla stessa e sempreché il matrimonio sia
contratto in costanza dello stesso rapporto di lavoro. La mancata
fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non
determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Art. 24
(Tutela delle lavoratrici madri)
1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici
madri, con le limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai
commi successivi.
2. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo
eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di
legge;Art.
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e
quella effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi
autorizzati.
Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica
natalizia e alle ferie.
3. Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del
rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di
maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per
giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale
periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non
comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità di cui
all'art. 38 comma 9. Le assenze non giustificate entro i cinque
giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da
considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.
4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo
per cui è previsto il divieto di licenziamento, ai sensi del comma
3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità
nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le
limitazioni indicate.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni Sindacati dei lavoratori esprimono la necessità
di superare i limiti attuali adeguando la normativa contrattuale a
quanto previsto dalla convenzione OIL n. 189/2011. Pertanto, al
fine di parificare le tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno
ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi e
istituzioni.
ichiarazione a verbale
Le Associazioni dei datori di lavoro ritengono che le attuali
normative di legge rispettano sostanzialmente il dettato dalla
Convenzione OIL n. 189/2011 che prevede, in favore delle
lavoratrici del settore domestico, condizioni non meno favorevoli
di quelle applicabili agli altri settori tenuto conto delle
particolari condizioni esistenti nell'ambito delle famiglie,
datrici di lavoro domestico.
Art. 25
(Tutela del lavoro minorile)
1. Non è ammessa l'assunzione dei minori degli anni 16.
2. E' ammessa l'assunzione di adolescenti, ai sensi della legge 17
ottobre 1967, n. 977, così come modificata e integrata dal D.Lgs. 4
agosto 1999, n. 345, purché sia compatibile con le esigenze
particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione
dell'obbligo scolastico.
3. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di
forza maggiore.
4. Sono altresì da osservare le disposizioni dell'art. 4 della
legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro, che
intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un
lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione
scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del
Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la
potestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione
del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una
particolare cura del minore, per io sviluppo ed il rispetto della
sua personalità fisica, morale e professionale.
Art. 26
(Malattia)
1. in caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire
tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o
obbiettivi impedimenti, entro l'orario contrattualmente previsto
per l'inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenite al datore di
lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno
successivo all'inizio della malattia. Il certificato, indicante la
prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato
mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal
relativo rilascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del
certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal
datore di lavoro. Rimane l'obbligo della spedizione del certificato
medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso
delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti
nell'abitazione del datore di lavoro.
4. in caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente,
spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10
giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di
calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si
calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365
giorni decorrenti dall'evento.
>6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in
caso di malattia oncologica, documentata dalla competente
ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in
caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di
8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai
punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale
di fatto;
- dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di
fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto
che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori
conviventi.
. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e
alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta
solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in
ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la
decorrenza degli stessi.
Art. 27
(Tutela delle condizioni di lavoro)
1. Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e
salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente,
relativamente agli ambienti domestici. A tal fine il datore di
lavoro sarà tenuto a garantire la presenza sull'impianto elettrico
di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto
salvavita.
2. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa
eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro relativi anche
all'uso delle attrezzature e all'esposizione a particolari agenti
chimici, fisici e biologici.
. L'informativa si realizzerà all'atto dell'individuazione delle
mansioni o del successivo mutamento delle stesse, mediante la
consegna dell'apposito documento che verrà elaborato dall'Ente
bilaterale di settore - Ebincolf.
Art. 28
(Infortunio sul lavoro e malattia
professionale)
1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale,
spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione
del posto per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10
giorni di calendario;
b) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di
calendario;
c) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si
calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365
giorni decorrenti dall'evento.
3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia
professionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Le prestazioni vengono erogate dall'INAIL, al quale il datore di
lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali
nei seguenti termini:
- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti
tali;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di
infortunio o di malattia professionale, per gli eventi
prognosticati non guaribili entro tre giorni;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di
prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili
entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
5. La denuncia all'INAIL deve essere redatta su apposito modello
predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato
medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini
all'autorità di Pubblica sicurezza.
6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale
di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o
malattia professionale.
7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e
alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta
solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in ospedale o
presso il domicilio del datore di lavoro.
8. L'infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o
di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.
Art. 29
(Tutele previdenziali)
1. Il lavoratore deve essere assoggettato alle forme assicurative e
previdenziali previste dalla legge, sia nel caso di rapporto in
regime di convivenza che di non convivenza.
2. In caso di pluralità di rapporti in capo allo stesso lavoratore
le forme assicurative e previdenziali devono essere applicate da
ciascun datore di lavoro.
3. E' nullo ogni patto contrario.
Art.30
(Servizio militare e richiamo alle
armi)
Si fa riferimento alle leggi che disciplinano la
materia.
Art. 31
(Trasferimenti)
1. In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve
essere preavvisato, per iscritto, almeno 15 giorni prima.
2. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15
giorni di assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari
al 20% della retribuzione globale di fatto afferente tale
periodo.
3. Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso
delle spese di viaggio e trasporto per sé ed i propri effetti
personali, ove alle stesse non provveda direttamente il datore di
lavoro.
4. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto
all'indennità sostitutiva del preavviso, ove non sia stato
rispettato il termine di cui al comma 1.
Art. 32
(Trasferte)
1. Il lavoratore convivente di cui all'art. 15, comma 1, è tenuto,
ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero
a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è
addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze
secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi
settimanali.
2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al
lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia
direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta
al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della
retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A,
per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si
sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo
il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente
previsto nella lettera di assunzione.
Art. 33
(Retribuzione e prospetto paga)
1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione
periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in
duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro,
e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti
voci:
a) retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 34, comprensiva
per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata
indennità di funzione;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 36;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.
3. Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento
retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione
di miglior favore 'ad personam' non assorbibile; dovranno altresì
risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le ore
straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per
oneri previdenziali.
4. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un'attestazione dalla
quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate
nell'anno; l'attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni
prima della scadenza dei termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro.
Art. 34
(Minimi retributivi)
1. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D, E e
G allegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai
sensi del successivo art. 37.
Art. 35
(Vitto e alloggio)
1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una
alimentazione sana e sufficiente; l'ambiente di lavoro non deve
essere nocivo all'integrità fisica e morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un
alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la
riservatezza.
3. I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati
nella tabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati
annualmente ai sensi del successivo art. 37.
Art. 36
Scatti di anzianità)
1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni
biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento
del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
2. A partire dall'1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili
dall'eventuale superminimo.
3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.
Art. 37
(Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori
convenzionali del vitto e dell'alloggio)
1. Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del
vitto e dell'alloggio, determinati dal presente contratto, sono
variati, da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento
retributivo di cui all'art. 44, secondo le variazioni del costo
della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate
dall'ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
2. La Commissione verrà a tal fine convocata dai Ministero del
Lavoro e Previdenza sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di
ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive
convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, in caso
di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del
Lavoro e Previdenza sociale è delegato dalle Organizzazioni ed
Associazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della
retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura
pari all'80% della variazione del costo della vita per le famiglie
di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT per quanto concerne le
retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i
valori convenzionali del vitto e dell'alloggio.
3. Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali
del vitto e dell'alloggio, determinati ai sensi dei commi
precedenti, hanno decorrenza dal 1º gennaio di ciascun anno, se non
diversamente stabilito dalle Parti.
Art. 38
(Tredicesima mensilità)
1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre,
spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla
retribuzione globale di fatto, in essa compresa l'indennità
sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a
verbale apposte in calce al presente contratto.
2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di
servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità
quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
>3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per
malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e
maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per
la parte non liquidata dagli enti preposti.
Art. 39
(Risoluzione del rapporto di lavoro e
preavviso)
1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti
con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:
per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15
giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30
giorni di calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni
da parte del lavoratore.
per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8
giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15
giorni di calendario.
2. I termini di preavviso di cui al comma precedente saranno
raddoppiati nell'eventualità in cui il datore di lavoro intimi il
licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine
del congedo per maternità.
3. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che
usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà
del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il
preavviso è di:
- 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,
- 60 giorni di calendario per anzianità superiore.
Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato,
libero da persone e da cose non di proprietà del datore di
lavoro.
4. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla
parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente
al periodo di preavviso non concesso.
5. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze
così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria
del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali
responsabilità nelle quali possa essere incorso il
lavoratore.
6. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete
l'indennità di mancato preavviso.
7. in caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere
risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel
presente articolo.
8. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono
obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino ai
momento del decesso.
9. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante
intimazione del licenziamento, il datore di lavoro, su richiesta
scritta del lavoratore, sarà tenuto a fornire una dichiarazione
scritta che attesti l'avvenuto licenziamento.
10. Le dimissioni del lavoratore devono essere convalidate, a norma
dell'art. 4, comma 17 e seguenti della legge 92/2012 in sede
sindacale, ovvero presso la Direzione territoriale del lavoro o
presso il Centro per l'impiego o anche sottoscrivendo copia della
denuncia di cessazione del rapporto inoltrata dal datore di lavoro
alle competenti sedi.
Art. 40
(Trattamento di fine rapporto - T.F.R.)
1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore
ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato,
a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle
retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore
convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le
quote annue accantonate sonno incrementate a norma dell'art. 1,
comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente
riproporzionato, e del 75% dell'aumento del costo della vita,
accertato dall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno
in corso.
2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e
per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima
del 70% di quanto maturato.
3. L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982
ai 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i
lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.
4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982
l'indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure:
A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non
convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore:
1) per l'anzianità maturata anteriormente all'1 maggio 1958:
a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per
ogni anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno
d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21
maggio 1974:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno
d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno
d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio
1982:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno
d'anzianità
b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno
d'anzianità.
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8
giorni per ogni anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978:
10 giorni per ogni anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979:
15 giorni per ogni anno d'anzianità;
4) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982:
20 giorni per ogni anno d'anzianità.
Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base
dell’ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R.
5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata
lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione
media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media
mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono
essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima
mensilità.
Art. 41
(Indennità in caso di morte)
1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il
T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a
carico del lavoratore, ai parenti entro il 3º grado e agli affini
entro il 2º grado.
2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è
accordo fra gli ave
3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono
attribuite secondo le norme della successione testamentaria e
legittima.
Art. 42
(Permessi sindacali)
1. I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto,
la cui carica risulti da apposita attestazione dell'Organizzazione
Sindacale di appartenenza, rilasciata all'atto della nomina, da
presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti
per la partecipazione documentata alle riunioni degli organismi
suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.
2. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne
comunicazione al datore di lavoro di norma 3 giorni prima,
presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle
Organizzazioni Sindacali di appartenenza.
Art. 43
(Interpretazione del contratto)
1. Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere
in relazione al rapporto di lavoro, riguardanti l'interpretazione
autentica delle norme del presente contratto, possono essere
demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art.
45.
2. La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento
della richiesta.
Art. 44
(Commissione nazionale per l'aggiornamento
retributivo)
1. È costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del
Lavoro e Previdenza sociale, composta dai rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei
datori di lavoro stipulanti il presenti contratto.
2. Ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori e ciascuna
associazione dei datori di lavoro designa il proprio rappresentante
nella Commissione, la quale delibera all'unanimità.
3. La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 34, 35
e 37.
Art. 45
(Commissione paritetica nazionale)
1. Presso l'Ente bilaterale di cui all'art. 47 è costituita una
Commissione paritetica nazionale, composta da un rappresentante per
ciascuna delle OO.SS. dei lavoratori e da uguale numero di
rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti
il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a
quello indicato all'art. 43:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce
all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il
funzionamento delle Commissioni territoriali di
conciliazione;
b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale
identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie
insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le
OO.SS. territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni
ed Organizzazioni nazionali, stipulanti il presente
contratto.
3. La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne
ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e
motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
4. Le Parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte
all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui
all'art. 44.
Art. 46
(Commissioni territoriali di conciliazione)
1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative
all'applicazione del presente contratto, le parti esperiranno,
prima dell'azione giudiziaria, il tentativo di conciliazione, di
cui all'articolo 410 e seguenti del Cod. Proc. Civ., presso
l'apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal
Rappresentante dell'Organizzazione sindacale e da quello della
Associazione dei datori di lavoro, cui, rispettivamente, il
lavoratore ed il datore di lavoro siano iscritti o conferiscano
mandato.
2. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui
all'art. 2113, 4º comma, codice civ
Art. 47
(Ente bilaterale Ebincolf)
1. L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per
il 50% da FIDALDO (attualmente costituita come indicato in
epigrafe) e DOMINA, e per l'altro 50%, da Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf.
2. L'Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
a) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare
analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle
diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine,
l'osservatorio dovrà rilevare:
- la situazione occupazionale della categoria;
- le retribuzioni medie di fatto;
- il livello di applicazione del c.c.n.l. nei territori;
- il grado di uniformità sull'applicazione del c.c.n.l. e delle
normative di legge ai lavoratori immigrati;
- la situazione previdenziale e assistenziale della
categoria;
- i fabbisogni formativi;
- le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
b) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e
qualificazione professionale, anche in collaborazione con le
Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in
materia di sicurezza.
Art. 48
(Contrattazione di secondo livello)
1. La contrattazione di secondo livello fra le OO.SS. e le
Associazioni datoriali firmatarie del presente c.c.n.l. potrà
riferirsi, di norma, ad ambito regionale ovvero provinciale per le
province autonome di Trento e Bolzano.
In deroga a quanto sopra previsto, l'ambito territoriale della
contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città
metropolitane.
2. La contrattazione di cui al precedente comma avrà luogo presso
l'Ebincolf, con la presenza e l'accordo di tutti i soggetti
firmatari il presente c.c.n.l.
3. Essa riguarderà esclusivamente le seguenti materie:
i. indennità di vitto e alloggio;
ii. ore di permesso per studio e/o formazione professionale.
4. Gli accordi stipulati a norma del presente articolo resteranno
depositati, ai fini della loro efficacia, presso l'Ente bilaterale
Ebincolf.
Art. 49
(Cas.sa.Colf)
1. Cas.sa.Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da
FIDALDO e DOMINA e per l'altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs e Federcolf.
2. La Cas.sa.Colf ha lo scopo di fornire prestazioni e servizi a
favore dei lavoratori e datori di lavoro, comprensivi di
trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e
aggiuntivi delle prestazioni pubbliche.
Art. 50
(Fondo Colf)
1. Il Fondo Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da
FIDALDO e DOMINA e per l'altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs e Federcolf.
2. Il suo scopo istituzionale è quello di ricevere il contributo
versato ai sensi del successivo art. 52 e destinarlo per il
funzionamento degli strumenti contrattuali di cui ai precedenti
articoli 44 e seguenti.
Art. 51
(Previdenza complementare)
1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza
complementare per i lavoratori del settore, con modalità da
concordare entro tre mesi dalla stipula del presente
contratto.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente
comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore di
lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il
calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico
del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione
utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Art. 52
(Contributi di assistenza contrattuale)
1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 43,
44, 45, 46, 47 e 49 del presente contratto e per il funzionamento
degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori
di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno
alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il
tramite di un istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi
della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo dei
bollettini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori o
con la diversa modalità concordata tra le Parti.
2. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma
1, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella
misura oraria di euro 0,03, dei quali 0,01 a carico del
lavoratore.
3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione
del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto
dell'incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali,
conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro, hanno
natura retributiva, con decorrenza dal 1 luglio 2007.
Art. 53
(Decorrenza e durata)
1. Il presente contratto decorre dal 1º luglio 2013 e scadrà il 31
dicembre 2016; esso resterà in vigore sino a che non sia stato
sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi
almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà
tacitamente rinnovato per un triennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1º biennio di vigenza
del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi
modifiche.
Chiarimenti a verbale
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene
determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria
per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della
retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di
calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio:
malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione giorni lavorativi
si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio:
ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di
mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si
computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva
dell'indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono
e limitatamente agli elementi fruiti.
6) le Parti Sociali prevedono l'aggiornamento degli attuali minimi
retributivi in misura di euro 7,00 con decorrenza dal 1 gennaio
2014, euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2015 ed euro 6,00 con
decorrenza dal 1 gennaio 2016 per i lavoratori conviventi
inquadrati nel livello BS della tabella A, ed in misura
proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L'aggiornamento
retributivo di cui all'articolo 37 del presente c.c.n.l. verrà
effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti
pattuiti, come da accordo.
Tabella G
(valori orari 2013)
CS7,14
DS8,61
Allegati:
- regolamento lavoro
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Massimo Scafati Consulente del Lavoro in Roma
C.F.: SCFMSM78D13H501T
P. Iva : 11327731003
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